|
Il secondo capo della legge 383/2001
- Tremonti Bis-, la Tremonti
formazione esclude dall'imposizione diretta un
importo pari al 50% dei costi sostenuti da imprese e professionisti
per i servizi, utilizzabili dal personale dipendente, di assistenza
negli asili nido ai bambini di età inferiore ai tre
anni e per la formazione e l'aggiornamento professionale
del personale dipendente.
Tra le spese di formazione rientrano, a titolo esemplificativo,
i costi dei docenti, i servizi di consulenza sull'iniziativa,
i materiali didattici. I costi di formazione ed aggiornamento
dei dipendenti, come è noto, sono deducibili dal reddito
d'impresa nell'esercizio in cui sono sostenuti.
La legge Tremonti bis riduce il reddito imponibile
anche del costo del personale impegnato nella formazione o
nell'aggiornamento fino a concorrenza del 20% delle retribuzioni
complessive corrisposte in ciascuno dei periodi agevolati.
Il costo del personale si intende comprensivo anche degli
oneri previdenziali e delle eventuali spese di trasferta.
Ai fini di dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese,
le stesse devono essere attestate dal presidente del collegio
sindacale o, in mancanza, da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali
o in quello dei consulenti del lavoro o anche da un direttore
tecnico di un CAF.
Il compenso per tale attestazione, in mancanza di accordo,
è stabilito dalle tariffe professionali. [
]".
(Estratto da Fiscali News N.41/2001, Newsletter a cura
di Federico Campomori e Paolo Ceserani- Dottori Commercialisti
in Bologna -
http://www.fiscali.it .
La normativa non definisce nel dettaglio cosa si intenda per
attività formativa, il che lascia intendere che tutte
le attività destinate alla formazione e aggiornamento
del personale dipendente, ricadano nell'ambito dell'applicazione
della nuova legge.
Si veda inoltre http://www.fisco.it.
Contenuti forniti da: Rioconsulting
|
www.rioconsulting.it
|