Detassazione Tremonti-bis
La nuova Legge Tremonti ripropone la detassazione del reddito
reinvestito, già introdotta nel 1994, con alcune novità.
Si tratta di un'agevolazione fiscale che esclude dall'imposizione
dei reddito d'impresa e, come novità, anche di lavoro
autonomo il 50% del volume dei nuovi investimenti in beni
strumentali nuovi realizzati successivamente al 30/06/2001
(quindi dal 1/7/2001 al 31/12/2001) e nell'intero periodo
di imposta successivo (2002), in eccedenza rispetto alla media
degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta
precedenti, con la facoltà di escludere dal calcolo
della media il periodo con maggiori investimenti.
Tra le novità rispetto alla versione precedente segnaliamo
quindi:
l'estensione anche ai liberi professionisti
la facoltà di eliminare dal calcolo della media il
periodo con maggiori investimenti
che la media dei cinque periodi imposta precedenti non è
più fissa ma è mobile cioè per l'esercizio
2001 il periodo di riferimento sarà 1996-2000, per
il l'esercizio 2002 sarà invece 1997-2001 considerando
quindi anche gli eventuali investimenti effettuati nel primo
periodo di imposta agevolato che hanno goduto dell'agevolazione.
Per investimento si intende:
la realizzazione di nuovi impianti;
il completamento di opere sospese;
l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti
esistenti;
l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante locazione
finanziaria (leasing).
Per quanto riguarda gli immobili l'investimento è
limitato ai beni strumentali per natura vale a dire quelli
che rientrano nelle categorie catastali A/10, B, C, D e E.
L'ammontare degli investimenti realizzati in ciascun periodo
agevolato deve essere assunto al netto delle dismissioni di
beni strumentali effettuati nel medesimo periodo di imposta.
Anche nella formazione della media di riferimento gli investimenti
devono essere assunti al netto dei disinvestimenti.
E' stata introdotta una norma antielusiva in base alla quale
l'agevolazione è revocata se l'imprenditore o il lavoratore
autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto di investimento
a finalità estranee all'esercizio d'impresa o attività
di lavoro autonomo:
in caso di beni mobili entro il 2° periodo di imposta
successivo all'acquisto
in caso di beni immobili entro il 5° periodo di imposta
successivo all'acquisto.
Il nuovo incentivo si applica anche
alle spese per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza
negli asili nido ai bambini di età inferiore ai tre
anni
alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento
del personale
al costo del personale impegnato nell'attività di
formazione ed aggiornamento, sino a concorrenza dei 20% delle
relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun
periodo di imposta.
Queste spese rilevano per il loro ammontare, senza confronto
con gli anni precedenti e la loro effettività deve
essere attestata dal Presidente del Collegio Sindacale o In
mancanza da un professionista iscritto all'albo o da un revisore
dei conti.
L'agevolazione spetta solo ai fini Irpef/lrpeg e non opera
ai fini dell'Irap.
Con la nuova Legge Tremonti dal prossimo periodo di imposta
verranno abolite le agevolazioni precedenti, in particolare
Visco e Dit.
Per l'esercizio 2001 vi sarà la facoltà di optare
o per la Legge Tremonti-bis o per le altre agevolazioni in
quanto alternative tra di loro.
Solo per le spese per la formazione e l'addestramento del
personale è prevista la possibilità di cumulo
con le altre agevolazioni.
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