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L'IPOTECA è una delle forme più efficaci di garanzia per il creditore. Oggetto dell'ipoteca possono essere soltanto i beni immobili; Come recita il codice l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto di un terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito, e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. L'ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
 
ANNOTAZIONE IPOTECARIA Rende pubblico il trasferimento dell'ipoteca a favore di altra persona (es. per cessione del credito, per surrogazione, ecc.).
 
GARANZIA REALE Ipoteca e pegno sono esempi di garanzie reali. L'ipoteca è un diritto di garanzia che attribuisce al creditore, in caso di insolvenza del debitore, il potere di espropriare il bene sul quale l'ipoteca è stata iscritta e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita. Il pegno è anch'esso un diritto reale che il debitore o un terzo concede al creditore su una cosa mobile a garanzia di un credito. Nel pegno il possesso della cosa passa al creditore.
 
GRADO IPOTECARIO L'ordine di preferenza tra le varie ipoteche è determinato dalla data della loro iscrizione. Ogni iscrizione riceve un numero d'ordine il quale determina il grado dell'ipoteca che ha una importanza fondamentale perché indica chi dovrà soddisfarsi per primo.
 
ISCRIZIONE IPOTECARIA La pubblicità ipotecaria si attua con l'iscrizione dell'ipoteca sul bene dato in garanzia. L'iscrizione è l'atto con il quale l'ipoteca prende vita e si esegue nell'Ufficio dei Registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.
 
PIGNORAMENTO La forma più importante del processo esecutivo che ha per oggetto l'espropriazione dei beni del debitore nel caso in cui non adempia al pagamento della somma di denaro dovuta. Le forme di questo procedimento sono regolate dal codice. Il pignoramento è l'atto con cui si assoggetta il bene all'azione esecutiva e quindi alla sua vendita.
 
PRELAZIONE è il diritto di soddisfarsi sui beni del debitore a preferenza di altri debitori. Le cause legittime di prelazione, ossia le cause in virtù delle quali la legge assicura questa preferenza, sono il pegno, l'ipoteca e i privilegi.
 
PRIVILEGIO è la preferenza (prelazione) che la legge accorda al creditore in considerazione della causa del credito. Alcuni crediti, come le spese di alimentazione del debitore e della famiglia o perché concernono l'interesse finanziario dello Stato, sono preferiti ad altri. Il privilegio è stabilito dal legislatore. Le parti infatti non possono creare altri privilegi oltre quelli stabiliti dalla legge.
 
REGISTRI IMMOBILIARI servono ad accertare le vicende dei beni. In particolare per appurare se una determinata proprietà risulta venduta, o no, ad altre persone oppure se è gravata da ipoteca o privilegi.
 
TERZO DATORE DI IPOTECA L'ipoteca può essere concessa, così come il pegno, anche da un terzo. La figura di questo terzo datore si distingue dal fideiussore. Infatti mentre il fideiussore risponde con tutti i suoi beni, il terzo datore di ipoteca risponde solo con il bene su cui è costituita l'ipoteca.

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