L'IPOTECA è una delle forme più efficaci
di garanzia per il creditore. Oggetto dell'ipoteca possono essere
soltanto i beni immobili; Come recita il codice l'ipoteca attribuisce
al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto di
un terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito,
e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato.
L'ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. |
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| ANNOTAZIONE IPOTECARIA Rende pubblico il
trasferimento dell'ipoteca a favore di altra persona (es. per
cessione del credito, per surrogazione, ecc.). |
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| GARANZIA REALE Ipoteca e pegno sono esempi di garanzie
reali. L'ipoteca è un diritto di garanzia che attribuisce
al creditore, in caso di insolvenza del debitore, il potere
di espropriare il bene sul quale l'ipoteca è stata iscritta
e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla
vendita. Il pegno è anch'esso un diritto reale che il
debitore o un terzo concede al creditore su una cosa mobile
a garanzia di un credito. Nel pegno il possesso della cosa passa
al creditore. |
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| GRADO IPOTECARIO L'ordine di preferenza tra
le varie ipoteche è determinato dalla data della loro
iscrizione. Ogni iscrizione riceve un numero d'ordine il quale
determina il grado dell'ipoteca che ha una importanza fondamentale
perché indica chi dovrà soddisfarsi per primo. |
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| ISCRIZIONE IPOTECARIA La pubblicità ipotecaria
si attua con l'iscrizione dell'ipoteca sul bene dato in garanzia.
L'iscrizione è l'atto con il quale l'ipoteca prende vita
e si esegue nell'Ufficio dei Registri immobiliari del luogo
in cui si trova l'immobile. |
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| PIGNORAMENTO La forma più importante del processo
esecutivo che ha per oggetto l'espropriazione dei beni del debitore
nel caso in cui non adempia al pagamento della somma di denaro
dovuta. Le forme di questo procedimento sono regolate dal codice.
Il pignoramento è l'atto con cui si assoggetta il bene
all'azione esecutiva e quindi alla sua vendita. |
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| PRELAZIONE è il diritto di soddisfarsi sui beni
del debitore a preferenza di altri debitori. Le cause legittime
di prelazione, ossia le cause in virtù delle quali la
legge assicura questa preferenza, sono il pegno, l'ipoteca e
i privilegi. |
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| PRIVILEGIO è la preferenza (prelazione) che
la legge accorda al creditore in considerazione della causa
del credito. Alcuni crediti, come le spese di alimentazione
del debitore e della famiglia o perché concernono l'interesse
finanziario dello Stato, sono preferiti ad altri. Il privilegio
è stabilito dal legislatore. Le parti infatti non possono
creare altri privilegi oltre quelli stabiliti dalla legge. |
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| REGISTRI IMMOBILIARI servono ad accertare le vicende
dei beni. In particolare per appurare se una determinata proprietà
risulta venduta, o no, ad altre persone oppure se è gravata
da ipoteca o privilegi. |
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| TERZO DATORE DI IPOTECA L'ipoteca può essere
concessa, così come il pegno, anche da un terzo. La figura
di questo terzo datore si distingue dal fideiussore. Infatti
mentre il fideiussore risponde con tutti i suoi beni, il terzo
datore di ipoteca risponde solo con il bene su cui è
costituita l'ipoteca. |
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