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I nostri Editoriali:

29/11/2002
 
Categoria: finanza 
Titolo: Scadenza seconda o unica rata di acconto IRPEF  
Secondo acconto Irpeg - Attenzione al blocco dell'utilizzo dei crediti

Con il decreto legge 12 novembre 2002 n. 253 è stato stabilito che, in sede di versamento degli acconti, non potranno essere usati, in compensazione, due tipologie di crediti:

1 - l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (articolo 8, legge n. 388/2000), con effetto dal 13 novembre e fino al 31 marzo 2003, ;

2- i crediti d'imposta derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, operata in dichiarazioni integrative presentate dopo il 30 settembre 2002, da parte di titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569,00 euro, con effetto dal 13 novembre e fino al 30 settembre 2003.Data inserimento: 2002-11-23

Attenzione ai conti per la Nuova Dit

I contribuenti Irpeg (il cui periodo di imposta risulta ancora aperto al 31 agosto 2002), per la determinazione dell'acconto devono tener conto delle disposizioni introdotte dall'articolo 1 del decreto legge n. 209/2002, e più precisamente:

- la minor deducibilità delle svalutazioni delle partecipazioni

- l'applicazione del nuovo metodo per calcolare il reddito Dit, oppure in alternativa l'applicazione della versione originaria, seppure corretta, dall'irrilevanza degli incrementi patrimoniali e dalla reintroduzione dello zoccolo duro al 30 per cento

- le nuove norme sulle riserve sinistri delle assicurazioni.

Pertanto gli acconti Irpeg andranno calcolati assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni ora introdotte dal decreto n. 209.

Una volta rideterminato l'acconto secondo le nuove regole, il contribuente dovrà integrare la seconda rata con quanto avrebbe dovuto pagare per la prima, senza applicazione di sanzioni e di interessi.Rimane sempre la facoltà di determinare l'acconto secondo il metodo previsionale, ma in presenza di errori di valutazione, scatterà l'applicazione di sanzioni ed interessi.

Fonte: Fisco e Tasse

 



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