Secondo acconto Irpeg - Attenzione
al blocco dell'utilizzo dei crediti
Con il decreto legge 12 novembre 2002 n. 253 è stato stabilito
che, in sede di versamento degli acconti, non potranno essere usati,
in compensazione, due tipologie di crediti:
1 - l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nelle
aree svantaggiate (articolo 8, legge n. 388/2000), con effetto dal
13 novembre e fino al 31 marzo 2003, ;
2- i crediti d'imposta derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa
o di lavoro autonomo, operata in dichiarazioni integrative presentate
dopo il 30 settembre 2002, da parte di titolari di reddito d'impresa
o di lavoro autonomo con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569,00
euro, con effetto dal 13 novembre e fino al 30 settembre 2003.Data
inserimento: 2002-11-23
Attenzione ai conti per la Nuova Dit
I contribuenti Irpeg (il cui periodo di imposta risulta ancora aperto
al 31 agosto 2002), per la determinazione dell'acconto devono tener
conto delle disposizioni introdotte dall'articolo 1 del decreto
legge n. 209/2002, e più precisamente:
- la minor deducibilità delle svalutazioni
delle partecipazioni
- l'applicazione del nuovo metodo per calcolare il reddito Dit,
oppure in alternativa l'applicazione della versione originaria,
seppure corretta, dall'irrilevanza degli incrementi patrimoniali
e dalla reintroduzione dello zoccolo duro al 30 per cento
- le nuove norme sulle riserve sinistri delle
assicurazioni.
Pertanto gli acconti Irpeg andranno calcolati assumendo come imposta
del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando
le disposizioni ora introdotte dal decreto n. 209.
Una volta rideterminato l'acconto secondo le nuove regole, il contribuente
dovrà integrare la seconda rata con quanto avrebbe dovuto
pagare per la prima, senza applicazione di sanzioni e di interessi.Rimane
sempre la facoltà di determinare l'acconto secondo il metodo
previsionale, ma in presenza di errori di valutazione, scatterà
l'applicazione di sanzioni ed interessi.
Fonte:
Fisco
e Tasse