Gli articoli 5 e 7 della legge finanziaria per l'anno
2002 hanno introdotto nuove possibilità di aggiornamento,
ai fini fiscali, del valore delle partecipazioni sociali e dei terreni.
Obiettivo di queste disposizioni è favorire una maggiore
circolazione dei patrimoni e delle attività finanziarie in
genere, riducendo il peso fiscale che grava sulla loro cessione.
Spesso, infatti, la differenza tra il costo di acquisto di un bene
(il cosiddetto "costo storico") e il suo valore attuale
genera al momento della cessione del bene plusvalenze che, in base
al regime ordinario di tassazione, sono sottoposte ad un carico
fiscale elevato.
Con la rivalutazione delle partecipazioni sociali non quotate e
dei terreni (sia quelli agricoli che quelli edificabili) è
quindi possibile, versando un'imposta sostitutiva, considerare quale
valore "di carico" ai fini fiscali quello esistente alla
data del 1° gennaio 2002.
Rivalutazione delle partecipazioni
sociali In che cosa consiste:
Larticolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria
per il 2002) ha previsto la possibilità, per chi possiede
partecipazioni sociali (non quotate in borsa o in altri mercati
italiani o esteri), di rideterminare il valore di acquisto di titoli,
quote e diritti posseduti alla data del 1° gennaio 2002.
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Rivalutazione dei terreni
edificabili e dei terreni a destinazione agricola in che cosa consiste:
L articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge
finanziaria per il 2002) consente di rivalutare il valore di terreni
edificabili e di terreni agricoli posseduti alla data del 1°
gennaio 2002.
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FONTE:
www.finanze.it