Soppressione
della bollatura di alcuni libri contabili
|
L'art. 8 della Legge 383/2001 ha disposto la soppressione dell'obbligo
di bollatura:
dei libro giornale
del libro inventari
dei registri rilevanti ai fini IVA (acquisti/vendite/corrispettivi)
degli altri registri previsti al fini delle imposte dirette (es.
beni ammortizzabili, cronologico per i professionisti)
mantenendo solo l'obbligo di numerazione progressiva delle pagine
degli stessi.
Sono stati quindi modificati l'art. 2215 CC. (libro giornale e
inventario), l'art. 39 c. 1 DPR 633/72 (registri IVA), l'art. 22
c 1 DPR 600/73 (registri ai fini delle imposte dirette).
L'unico adempimento a carico del contribuente rimane la numerazione
progressiva delle pagine che deve essere eseguita direttamente dallo
stesso e può essere eseguita o continuando a numerare preventivamente
l'intero registro, per blocchi di pagine, prima che lo stesso sia
messo in uso (come è avvenuto fino adesso) oppure in alternativa
direttamente in fase di stampa dei movimenti contabili, cioè
prima di utilizzare la singola pagina.
Sono esclusi dalla norma in esame i libri sociali obbligatori per
le società di capitali previsti dall'art. 2421 C.C. per i
quali continua a sussistere l'obbligo di numerazione e bollatura
iniziale presso il Registro delle Imprese o presso un Notaio (trattasi
dei libri soci, assemblee, consiglio di amministrazione, collegio
sindacale, comitato esecutivo, obbligazionisti).
Il libro giornale e il libro inventari rimangono soggetti
all'imposta di bollo dovuta per la formalità
di numerazione delle pagine, che ammonta per le società
di capitali ancora a € 10,33 per ogni 100
pagine o frazione di 100 pagine, mentre per le ditte
individuali e le società di persone è
aumentata da € 10,33 a € 20,66
per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.
L'imposta di bollo viene assolta prima che il registro venga posto
in uso, cioè prima di effettuare annotazioni sulla prima
pagina, o mediante applicazione di marche o bollo a punzone sulla
prima pagina o mediante versamento tramite modello F23 indicando
come codice tributo 458T e riportando gli estremi del pagamento
sulla prima pagina di ogni libro.
Per le società di capitali inoltre permane l'obbligo
del versamento forfettario della tassa annuale di concessione
governativa pari a € 309,87, elevata a €
516,46 se il capitale sociale è superiore ad
€ 516.456,90.
In applicazione del favor rei le violazioni riguardanti il soppresso
obbligo di vidimazione e bollatura non sono più sanzionabili
anche se commesse prima del 25/10/2001.
|