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Soppressione della bollatura di alcuni libri contabili

L'art. 8 della Legge 383/2001 ha disposto la soppressione dell'obbligo di bollatura:

dei libro giornale

del libro inventari

dei registri rilevanti ai fini IVA (acquisti/vendite/corrispettivi) degli altri registri previsti al fini delle imposte dirette (es. beni ammortizzabili, cronologico per i professionisti)

mantenendo solo l'obbligo di numerazione progressiva delle pagine degli stessi.

Sono stati quindi modificati l'art. 2215 CC. (libro giornale e inventario), l'art. 39 c. 1 DPR 633/72 (registri IVA), l'art. 22 c 1 DPR 600/73 (registri ai fini delle imposte dirette).

L'unico adempimento a carico del contribuente rimane la numerazione progressiva delle pagine che deve essere eseguita direttamente dallo stesso e può essere eseguita o continuando a numerare preventivamente l'intero registro, per blocchi di pagine, prima che lo stesso sia messo in uso (come è avvenuto fino adesso) oppure in alternativa direttamente in fase di stampa dei movimenti contabili, cioè prima di utilizzare la singola pagina.

Sono esclusi dalla norma in esame i libri sociali obbligatori per le società di capitali previsti dall'art. 2421 C.C. per i quali continua a sussistere l'obbligo di numerazione e bollatura iniziale presso il Registro delle Imprese o presso un Notaio (trattasi dei libri soci, assemblee, consiglio di amministrazione, collegio sindacale, comitato esecutivo, obbligazionisti).

Il libro giornale e il libro inventari rimangono soggetti all'imposta di bollo dovuta per la formalità di numerazione delle pagine, che ammonta per le società di capitali ancora a  € 10,33 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, mentre per le ditte individuali e le società di persone è aumentata da € 10,33 a  € 20,66 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.

L'imposta di bollo viene assolta prima che il registro venga posto in uso, cioè prima di effettuare annotazioni sulla prima pagina, o mediante applicazione di marche o bollo a punzone sulla prima pagina o mediante versamento tramite modello F23 indicando come codice tributo 458T e riportando gli estremi del pagamento sulla prima pagina di ogni libro.

Per le società di capitali inoltre permane l'obbligo del versamento forfettario della tassa annuale di concessione governativa pari a  € 309,87, elevata a € 516,46 se il capitale sociale è superiore ad € 516.456,90.

In applicazione del favor rei le violazioni riguardanti il soppresso obbligo di vidimazione e bollatura non sono più sanzionabili anche se commesse prima del 25/10/2001.


Altri links utili:

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